TIROCINI FORMATIVI ESTIVI

I tirocini estivi sono promossi durante le vacanze estive a favore di soggetti residenti o domiciliati in Molise, con un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o presso un Istituto Scolastico di ogni ordine e grado, con fini formativi, orientativi e di addestramento pratico.
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I soggetti ospitanti di tirocini estivi di orientamento sono i seguenti:
- Le imprese private;
- Gli studi professionali il cui titolare sia iscritto all’Albo professionale di competenza;
- Le ONLUS iscritte all’anagrafe unica regionale presso la Direzione Regionale delle Entrate;
- Le associazioni no-profit, iscritte nei registri regionali dell’Associazione e del Volontariato;
- Le cooperative iscritte all’Albo regionale delle Cooperative;
- Gli enti pubblici e gli organismi di Diritto Pubblico.
I soggetti ospitanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere la sede operativa, presso cui lo studente dovrà svolgere il tirocinio, nel territorio della Regione Molise;
- applicare integralmente in favore dei propri dipendenti il CCNL di categoria;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- essere in regola con le prescrizioni in ordine alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
I datori possono ospitare tirocinanti senza limiti percentuali massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
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- DURATA E SUSSIDIO ECONOMICO
Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico/scolastico e l'inizio di quello successivo.
Analogamente a quanto previsto per i tirocini formativi e di orientamento di cui alla L. n. 196/1997, anche per i tirocini estivi di orientamento è prevista l'eventualità - ma non l'obbligatorietà - di una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro, a favore del tirocinante.
L'attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, non comporta la cancellazione dagli elenchi tenuti dai Centri per l'impiego.
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Le attività svolte nel corso dei Tirocini Estivi di Orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le competenze acquisite possono essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1 del DLgs. N. 276/2003.
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